In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Secondo la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 46820, 14 novembre 2014, il responsabile è una figura di supporto al datore di lavoro, che non si sostituisce ad esso. In capo al datore di lavoro rimane il dovere e l’onere di individuare i potenziali rischi nel processo produttivo, la scelta delle procedure di sicurezza e delle pratiche di formazione ed informazione dei propri dipendenti.

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