Il tuo cognome affiancato ad una notizia di un reale arresto avvenuto nei confronti di un soggetto avente il medesimo cognome (e di cui non viene indicato il nome), non integra il reato di diffamazione se non si tratta di un cognome ‘famoso’.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 21424, 10 ottobre 2014) “l’illecito diffamatorio presuppone necessariamente l’attitudine della comunicazione a rendere individuabile il soggetto diffamato sulla base di elementi che (..) siano oggettivamente tali da fare convergere l’offesa o il fatto offensivo su un determinato soggetto”. Pertanto, “(..)quantunque il mero cognome possa, talvolta, bastare ad identificare una persona (es. un politico che rivesta un importante incarico pubblico, un campione sportivo, una star del cinema)” non si può considerare integrato l’illecito di diffamazione quando il cognome, ancorché famoso nell’ambito territoriale in cui la pubblicazione è resa nota, manchi di “immediata attitudine individualizzante”.

Deriva da quanto precede, che “la circostanza che sulla locandina di un quotidiano appare il cognome di una persona realmente arrestata, non legittima altro soggetto – avente lo stesso cognome – ad invocare una pretesa risarcitoria per diffamazione e va escluso che il mero fatto che altri concittadini abbiano potuto ipotizzare che fosse proprio lui il soggetto arrestato (avente lo stesso cognome) possa valere ad attribuire alla notizia quella efficacia individuante di cui è, di per sé, oggettivamente priva“.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *