Con la sentenza n. 13233 dell’11 giugno 2014, la Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento di un danno non mortale non può superare l’effettivo danno subito. Pertanto, laddove la vittima sia assicurata contro i danni e per questo percepisca un risarcimento da parte dell’assicuratore, il danneggiante non è tenuto a pagare oltre la differenza fra il danno causato ed il risarcimento ottenuto dal danneggiato.

Secondo i dettami del ‘principio indennitario’, infatti, “il risarcimento del danno dovuto dal reo alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte dell’assicuratore privato contro gli infortuni”.

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