La temporanea ripresa della convivenza non è sufficiente per sostenere l’interruzione del periodo di separazione coniugale, necessaria per impedire la dichiarazione di divorzio. Così si è pronunciata la Corte di cassazione, sentenza n. 27386/2014 del 7 ottobre 2014.

Nella sentenza della Suprema Corte si legge che «non vi era alcuna prova della dedotta riconciliazione tra le parti e della conseguente insussistenza della condizione temporale richiesta dall’articolo 3 legge n. 898 del 1970». Ed invero, sostiene la Corte, «la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile», come ben motivato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza impugnata, laddove la coabitazione, fra l’altro, non continuativa, non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva ma esclusivamente sulla base delle esigenze abitative occasionali.

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